Art. 1

Abrogato
In vigore dal 22 dic 2008
Articolo unico. PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

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urn:nir:stato:legge:1957-10-27;1031#art-1

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Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 settembre 1957, n. 812, concernente agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino; esenzione dall'imposta generale sull'entrata per la vendita di vino al pubblico da parte dei produttori; nuova disciplina dell'esenzione dall'imposta comunale di consumo a favore dei produttori di vino; concessione di un contributo negli interessi sui mutui contratti dagli Enti gestori degli ammassi volontari di uva attuati per la campagna vinicola 1957. — Testo vigente | Portale Normativo