Art. 1

LEGGE 21 ottobre 1957, n. 1080

In vigore dal 10 dic 1957
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. Il ruolo organico degli ufficiali idraulici (carriera del personale esecutivo) dell'Amministrazione dei lavori pubblici e di cui al quadro E-52 annesso al decreto Presidenziale 11 gennaio 1956, n. 16, è soppresso. È istituito il ruolo organico degli ufficiali idraulici (carriera del personale di concetto) quale risulta dall'allegata tabella. Per accedere alla carriera degli ufficiali idraulici è prescritto il possesso del diploma di geometra o di perito industriale o di perito agrimensore. La prima attuazione della presente legge avrà luogo applicando le norme di cui all'art. 3, comma primo, secondo, terzo, quinto e sesto della legge 31 ottobre 1955, n. 1053. Sempre nella prima attuazione della presente legge, i posti di ufficiale idraulico principale del nuovo ruolo potranno essere conferiti per merito comparativo, a giudizio del Consiglio di amministrazione, al personale degli ufficiali idraulici capi del ruolo soppresso che abbia conseguito la promozione a primo ufficiale idraulico nel nuovo ruolo. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 21 ottobre 1957 GRONCHI ZOLI - MEDICI - TOGNI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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