Art. 1
LEGGE 21 ottobre 1957, n. 1080
In vigore dal 10 dic 1957
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il ruolo organico degli ufficiali idraulici (carriera del personale esecutivo) dell'Amministrazione dei lavori pubblici e di cui al quadro E-52 annesso al decreto Presidenziale 11 gennaio 1956, n. 16, è soppresso.
È istituito il ruolo organico degli ufficiali idraulici (carriera del personale di concetto) quale risulta dall'allegata tabella.
Per accedere alla carriera degli ufficiali idraulici è prescritto il possesso del diploma di geometra o di perito industriale o di perito agrimensore.
La prima attuazione della presente legge avrà luogo applicando le norme di cui all'art. 3, comma primo, secondo, terzo, quinto e sesto della legge 31 ottobre 1955, n. 1053.
Sempre nella prima attuazione della presente legge, i posti di ufficiale idraulico principale del nuovo ruolo potranno essere conferiti per merito comparativo, a giudizio del Consiglio di amministrazione, al personale degli ufficiali idraulici capi del ruolo soppresso che abbia conseguito la promozione a primo ufficiale idraulico nel nuovo ruolo.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 21 ottobre 1957
GRONCHI
ZOLI - MEDICI - TOGNI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Storico versioni
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