Art. 6
LEGGE 21 ottobre 1957, n. 1027
In vigore dal 6 nov 1957
I Consigli diretti degli Ordini dei medici-chirurghi, dei veterinari e dei farmacisti ed i Consigli direttivi dei Collegi delle ostetriche e quelli delle infermiere professionali, delle assistenti sanitarie visitatrici e delle vigilatrici d'infanzia, in carica al 31 dicembre 1956, continuano a funzionare fino al 31 dicembre 1957.
A quest'ultima data scadono i Consigli che per qualsiasi ragione siano eletti fra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 1957.
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