TrattatoSez. II

Art. 219

In vigore dal 24 dic 1957
Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative destinate ad assicurare sui territori degli Stati membri la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti sono comunicate, conformemente ai termini dell', dagli Stati stessi alla Commissione nel termine di tre mesi dall'entrata in vigore del Trattato.
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