TrattatoTitolo QUINTO

Art. 190

In vigore dal 24 dic 1957
Il regime linguistico delle istituzioni della Comunità è fissato, senza pregiudizio delle disposizioni previste nel regolamento della Corte di giustizia, dal Consiglio, che delibera all'unanimità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-t-190

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo