Protocollo›Capo II
Art. 96
In vigore dal 24 dic 1957
I prodotti esportati nel territorio di uno degli Stati membri non possono beneficiare di alcun ritorno d'imposizioni interne che sia superiore alle imposizioni ad essi applicate direttamente o indirettamente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-p-96