ProtocolloCapo II

Art. 96

In vigore dal 24 dic 1957
I prodotti esportati nel territorio di uno degli Stati membri non possono beneficiare di alcun ritorno d'imposizioni interne che sia superiore alle imposizioni ad essi applicate direttamente o indirettamente.
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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-p-96

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