Protocollo›Sez. QUARTA
Art. 186
In vigore dal 24 dic 1957
La Corte di giustizia, negli affari che le sono proposti, può ordinare i provvedimenti provvisori necessari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-p-186