ProtocolloSez. QUARTA

Art. 175

In vigore dal 24 dic 1957
Qualora, in violazione del presente Trattato, il Consiglio o la Commissione si astengano dal pronunciarsi, gli Stati membri e le altre istituzioni della Comunità possono adire la Corte di giustizia per far constatare tale violazione. Il ricorso è ricevibile soltanto quando l'istituzione in causa sia stata preventivamente richiesta di agire. Se, allo scadere di un termine di due mesi da tale richiesta, l'istituzione non ha preso posizione, il ricorso può essere proposto entro un nuovo termine di due mesi. Ogni persona fisica o giuridica può adire la Corte di giustizia alle condizioni stabilite dai commi precedenti per contestare ad una delle istituzioni della Comunita di avere omesso di emanare nei suoi confronti un atto che non sia una raccomandazione o un parere.
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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-p-175

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