Art. 1
LEGGE 7 ottobre 1957, n. 974
In vigore dal 13 nov 1957
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Alla tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri, approvata con legge 2 marzo 1949, n. 144, successivamente modificata con legge 4 gennaio 1951, n. 32, sono apportate le seguenti modificazioni:
la vacazione di cui all'art. 31 è fissata in lire 430 all'ora per il geometra e in lire 250 all'ora per gli aiutanti di concetto; la vacazione di cui all'art. 32 è fissata in lire 800 all'ora per il geometra e in lire 500 all'ora per gli aiutanti di concetto.
Le aliquote di maggiorazione di cui al primo comma dell'art. 33, sono fissate in lire 430 per il geometra e in lire 250 per gli aiutanti; quelle del secondo comma dello stesso articolo, in lire 500 per il geometra e lire 325 per gli aiutanti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1957-10-07;974#art-1