Art. 3

In vigore dal 22 ott 1957
La spesa derivante per l'esercizio 1957-58, nell'importo corrispondente al controvalore di dollari 85.052, sarà fronteggiata a carico dello stanziamento del capitolo n. 498 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio finanziario, relativo al finanziamento di oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 27 settembre 1957 GRONCHI ZOLI - PELLA - TAVIANI - GAVA - MEDICI - ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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