Art. 2

LEGGE 17 agosto 1957, n. 848

In vigore dal 10 ott 1957
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad adottare i provvedimenti di carattere finanziario richiesti dall'esecuzione dello Statuto suddetto per il pagamento: a) del contribuito annuale dei Governo italiano alle spese delle Nazioni Unite con effetto dal 14 dicembre 1955; b) della quota di partecipazione del Governo italiano al fondo di esercizio delle Nazioni Unite.
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