Art. 1
In vigore dal 4 set 1957
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
È convertito in legge il decreto-legge 11 luglio 1957, n. 518, concernente la proroga della esenzione dal diritto erariale sul saccarosio contenuto nei melassi.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 12 agosto 1957
GRONCHI
ZOLI - ANDREOTTI -
MEDICI - GAVA -
COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1957-08-12;768#art-1