Art. 1
In vigore dal 17 ago 1957
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
È convertito in legge il decreto-legge 25 giugno 1957, n. 444, concernente l'ulteriore proroga dei termini previsti dal secondo comma dell'art. 3 del regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, relativo al nuovo assetto delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 12 agosto 1957
GRONCHI
ZOLI - CASSIANI - ANDREOTTI -
MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1957-08-12;692#art-1