Art. 1
LEGGE 14 luglio 1957, n. 580
In vigore dal 9 ago 1957
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
La tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito nella legge 26 settembre 1954, n. 869, è sostituita da quella allegata alla presente legge per la parte concernente il titolo II, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
Storico versioni
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