Art. 1
In vigore dal 16 mag 1957
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
È convertito in legge il decreto-legge 16 marzo 1957, n. 69, concernente il ripristino delle agevolazioni temporanee straordinarie per la distillazione del vino, con le seguenti modificazioni:
All':
alle parole: dalla distillazione di vini genuini, sono sostituite le parole: dalla distillazione di vini denunciati come genuini;
alle parole: acescenti o alterati, tali riconosciuti, sono sostituite le parole: acescenti o alterati, e tali riconosciuti;
dopo le parole: nella legge 31 gennaio 1954, n. 3, sono aggiunte le parole: ed estensivamente alla produzione posteriore al 30 aprile e fino al 31 agosto 1957;
in fine, è aggiunto il seguente comma:
L'Amministrazione finanziaria, d'intesa con gli uffici dei Ministeri dell'agricoltura, e dell'industria, provvederà a garantire, con particolari controlli, la genuinità dei vini ammessi alla distillazione agevolata.
L'art. 3 è soppresso.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 12 maggio 1957
GRONCHI
SEGNI - ANDREOTTI -
ZOLI MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1957-05-12;307#art-1