Art. 2

In vigore dal 2 lug 1957
Piena ed intera esecuzione è data agli Atti internazionali indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 25 aprile 1957 GRONCHI SEGNI - MARTINO - ANGELINI - ROMITA Visto, il Guardasigilli: MORO
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urn:nir:stato:legge:1957-04-25;411#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo generale relativo alla regolamentazione economica dei trasporti stradali internazionali con annessi Capitolo d'oneri e Protocolli addizionali e di firma, concluso a Ginevra il 17 marzo 1954. — Testo vigente | Portale Normativo