Art. 2
In vigore dal 2 lug 1957
Piena ed intera esecuzione è data agli Atti internazionali indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 25 aprile 1957
GRONCHI
SEGNI - MARTINO - ANGELINI - ROMITA
Visto, il Guardasigilli: MORO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1957-04-25;411#art-2