Art. 3
LEGGE 25 aprile 1957, n. 306
In vigore dal 30 mag 1957
La presente legge ha effetto dal 1° gennaio
1956.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 25 aprile 1957
GRONCHI
SEGNI - VIGORELLI -
MARTINO - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Storico versioni
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