Art. 3

LEGGE 25 aprile 1957, n. 306

In vigore dal 30 mag 1957
La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1956. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 25 aprile 1957 GRONCHI SEGNI - VIGORELLI - MARTINO - MEDICI Visto, il Guardasigilli: MORO
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