Art. 3
LEGGE 25 aprile 1957, n. 283
In vigore dal 1 lug 2002
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1957-04-25;283#art-3