Art. 1

LEGGE 25 aprile 1957, n. 281

In vigore dal 23 mag 1957
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. La data del 30 settembre 1952, prevista dal primo e dal secondo comma dell'art. 4 della legge 9 agosto 1954, n. 651, è sostituita dalla data di entrata in vigore della presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 25 aprile 1957 GRONCHI SEGNI - ROSSI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: MORO
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urn:nir:stato:legge:1957-04-25;281#art-1

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