Art. 2

In vigore dal 9 giu 1957
Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli suddetti a decorrere dalla loro entrata in vigore. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 14 aprile 1957 GRONCHI SEGNI - MARTINO - ZOLI - MEDICI - MATTARELLA Visto, il Guardasigilli: MORO
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urn:nir:stato:legge:1957-04-14;327#art-2

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