Art. 1

LEGGE 26 febbraio 1957, n. 37

In vigore dal 24 mar 1957
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. Le disposizioni della legge 28 dicembre 1950, n. 1079, si applicano anche agli ex dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici che prima della entrata in vigore della legge stessa abbiano conseguito la nomina in ruolo. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 26 febbraio 1957 GRONCHI SEGNI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: MORO
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urn:nir:stato:legge:1957-02-26;37#art-1

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