Art. 2

In vigore dal 19 apr 1957
Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione indicata nell'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità al disposto dell'art. 31 della Convenzione stessa. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 19 febbraio 1957 GRONCHI SEGNI - MARTINO - MORO - ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: MORO
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urn:nir:stato:legge:1957-02-19;155#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Francia concernente la reciproca assistenza giudiziaria, conclusa a Roma il 12 gennaio 1955. — Testo vigente | Portale Normativo