Art. 2
In vigore dal 13 apr 1957
Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, conformemente al disposto dell'art. 20 dello Accordo stesso.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 19 febbraio 1957
GRONCHI
SEGNI - MARTINO -
ANDREOTTI - MEDICI
- ROSSI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1957-02-19;119#art-2