Art. 1
In vigore dal 20 feb 1957
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
È convertito in legge il decreto-legge 20 dicembre 1956, n. 1379, concernente la proroga dei termini previsti dal secondo comma dell'art. 3 del regio, decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, relativo al nuovo assetto delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 17 febbraio 1957
GRONCHI
SEGNI - CASSIANI - ZOLI - ANDREOTTI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1957-02-17;22#art-1