Art. 1
In vigore dal 16 feb 1957
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
È convertito in legge il decreto-legge 14 dicembre 1956, n. 1363, concernente la riduzione da 42° a 40° alcoolici del limite minimo di gradazione reale a 15°C per le acquaviti di cui alla tabella (voce ex 200-a) allegata al decreto Presidenziale 14 luglio 1954, n. 422, e la riduzione del dazio doganale per le macchine rotative a rotocalco per la stampa di giornali e di altre pubblicazioni periodiche, con la seguente modificazione:
"All'art. 2 si sostituiscono le parole: "non oltre il 31 dicembre 1958" con le parole: "non oltre il 31 dicembre 1957"".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 13 febbraio 1957
GRONCHI
SEGNI - ANDREOTTI - MEDICI
- COLOMBO - ZOLI -
CORTESE - MATTARELLA
Visto, il Guardasigilli: MORO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1957-02-13;11#art-1