Art. 1
In vigore dal 16 feb 1957
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
È convertito in legge il decreto-legge 14 dicembre 1956, n. 1362, concernente la proroga, dal 1° dicembre 1956 al 30 novembre 1957, della sospensione dei dazi doganali sugli oli di semi destinati all'industria del pesce conservato, stabilita dall'art. 5, lettera a), del decreto Presidenziale 8 maggio 1956, n. 482.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 13 febbraio 1957
GRONCHI
SEGNI - ANDREOTTI - MEDICI
- COLOMBO - ZOLI -
CORTESE - MATTARELLA
Visto, il Guardasigilli: MORO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1957-02-13;10#art-1