Art. 1
In vigore dal 19 mar 1957
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Con decreti del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per la difesa, potranno essere resi esecutivi gli allegati tecnici alla Convenzione per l'aviazione civile internazionale, conclusa a Chicago il 7 dicembre 1944 e resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ed i relativi emendamenti.
La predetta facoltà potrà essere esercitata nel termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 29 gennaio 1957
GRONCHI
SEGNI - MARTINO - MORO - TAVIANI
Visto il Guardasigilli: MORO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1957-01-29;24#art-1