Art. 3

In vigore dal 19 feb 1957
Agli oneri derivanti dall'Accordo si farà fronte con le normali dotazioni del bilancio del Ministero degli affari esteri. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 3 gennaio 1957 GRONCHI SEGNI - MARTINO - ANDREOTTI - ROSSI Visto, il Guardasigilli: MORO
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