Art. 2
LEGGE 29 dicembre 1956, n. 1560
In vigore dal 14 feb 1957
Alla nomina dei membri indicati nel precedente articolo sarà provveduto ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 29 dicembre 1956
GRONCHI
SEGNI - CORTESE - COLOMBO - CASSIANI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1956-12-29;1560#art-2