Art. 9

LEGGE 27 dicembre 1956, n. 1444

In vigore dal 4 gen 1957
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 27 dicembre 1956 GRONCHI SEGNI - MORO - ZOLI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: MORO
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