Art. 5

LEGGE 27 dicembre 1956, n. 1441

In vigore dal 18 gen 1957
Gli articoli 50 e 58 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono sostituiti dai seguenti: Art. 50. (Composizione del Tribunale per i minorenni). - Il Tribunale per i minorenni è composto da un magistrato di Corte d'appello, che lo presiede, da un magistrato di tribunale e da due esperti, un uomo ed una donna, aventi i requisiti richiesti dalla legge, ai quali è conferito il titolo di giudice onorario del Tribunale per i minorenni. Possono anche essere nominati due o più supplenti. Gli esperti del Tribunale per i minorenni sono nominati con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, per un triennio, e possono essere confermati. Art. 58. (Sezione per i minorenni). - Una sezione della Corte giudica sulle impugnazioni dei provvedimenti del tribunale per i minorenni. Essa funziona altresì come sezione istruttoria nei casi indicati dalla legge. La sezione giudica con l'intervento di due esperti, un uomo ed una donna, aventi i requisiti prescritti dalla legge, i quali sostituiscono due dei magistrati della sezione Agli esperti della sezione per i minorenni è conferito il titolo di consigliere onorario della sezione della Corte di appello per i minorenni; ad essi è applicabile il disposto dell'ultimo comma dell'art. 50 Le funzioni di consigliere delegato per la sorveglianza sono, per i minorenni, esercitate da uno dei magistrati della sezione di Corte di appello per i minorenni.
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