Art. 2

In vigore dal 7 feb 1957
Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione internazionale indicata nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 20 dicembre 1956 GRONCHI SEGNI - MARTINO - COLOMBO - ANDREOTTI - MATTARELLA Visto, il Guardasigilli: MORO
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urn:nir:stato:legge:1956-12-20;1536#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per l'unificazione dei metodi di analisi e di apprezzamento dei vini, conclusa a Parigi il 13 ottobre 1954. — Testo vigente | Portale Normativo