Art. 3

LEGGE 20 dicembre 1956, n. 1422

In vigore dal 20 lug 1958
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 20 dicembre 1956 GRONCHI SEGNI - COLOMBO - MORO CORTESE Visto, il Guardasigilli: MORO
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