Art. 1

In vigore dal 23 dic 1956
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. È convertito in legge il decreto-legge 27 ottobre 1956, n. 1176, concernente l'istituzione di un coefficiente di compensazione alla importazione dalla Francia di grasso di maiale fuso (strutto), qualunque sia la sua consistenza, compreso lo strutto liquido (olio di strutto). La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 20 dicembre 1956 GRONCHI SEGNI - ANDREOTTI - MARTINO - MEDICI - ZOLI - COLOMBO - CORTESE - MATTARELLA Visto, il Guardasigilli: MORO
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Art. 1 Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1956, n. 1176, concernente l'istituzione di un coefficiente di compensazione alla importazione dalla Francia di grasso di maiale fuso (strutto), qualunque sia la sua consistenza, compreso lo strutto liquido (olio di strutto). — Testo vigente | Portale Normativo