Art. 1
LEGGE 13 dicembre 1956, n. 1409
In vigore dal 13 gen 1957
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
I capitani di navi nazionali di stazza netta non superiore alle 200 tonnellate che trasportino tabacchi devono essere muniti del manifesto del carico prescritto dalla legge doganale, anche fuori della zona di vigilanza doganale marittima stabilita dalla stessa legge.
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