Art. 5
LEGGE 8 dicembre 1956, n. 1378
In vigore dal 3 feb 1999
1. Il compenso spettante ai componenti delle commissioni giudicatrici degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni è determinato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed è aggiornato annualmente
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