Art. 1
LEGGE 27 novembre 1956, n. 1407
In vigore dal 13 gen 1957
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Ai titolari di assegni vitalizi a carico dell'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato e della ex Cassa sovvenzioni è concessa una 13ª mensilità del trattamento complessivo loro spettante al 16 dicembre di ogni anno, da corrispondersi nella seconda quindicina del mese di dicembre.
Per i titolari, ai quali l'assegno vitalizio non sia spettato per l'intero anno, la 13ª mensilità compete in ragione di un dodicesimo, per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni, del trattamento mensile dovuto al 16 dicembre oppure alla data di cessazione dell'assegno, se anteriore, e va corrisposta, rispettivamente nella seconda quindicina di dicembre oppure alla cessazione dell'assegno.
La 13ª mensilità è soggetta alle stesse ritenute che si applicano sull'assegno vitalizio.
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