Art. 3

In vigore dal 1 apr 1957
La presente legge entra in vigore dal primo giorno del quarto mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita dei sigillo dello stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 19 ottobre 1956 GRONCHI SEGNI - MARTINO - CORTESE Visto, il Guardasigilli: MORO
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urn:nir:stato:legge:1956-10-19;1357#art-3

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