Art. 3
In vigore dal 1 apr 1957
La presente legge entra in vigore dal primo giorno del quarto mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita dei sigillo dello stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 19 ottobre 1956
GRONCHI
SEGNI - MARTINO - CORTESE
Visto, il Guardasigilli: MORO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1956-10-19;1357#art-3