Art. 2
In vigore dal 20 dic 1956
Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo suddetto decorrere dalla sua entrata in vigore.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 19 ottobre 1956
GRONCHI
SEGNI - MARTINO - ZOLI - MEDICI - MATTARELLA
Visto, il Guardasigilli: MORO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1956-10-19;1349#art-2