Art. 4

LEGGE 9 agosto 1956, n. 1086

In vigore dal 23 nov 1956
La tabella B, annessa alla legge 4 maggio 1951, numero 383, indicante il ruolo organico del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, è sostituita dalla tabella M unita alla presente legge e vistata dal Ministro per la grazia e giustizia e da quello per il tesoro. Le piante organiche del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, risultanti dalle tabelle C, annessa alla legge 22 aprile 1953, n. 330, F, G e B, annesse al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757, e la tabella riassuntiva di ripartizione del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie annessa alla legge 22 aprile 1953, n. 330, sono modificate - per la parte relativa agli uffici cui si riferiscono - come dalle tabelle N, 0, P, Q ed R unite alla presente legge e vistate dal Ministro per la grazia e giustizia e da quello per il tesoro.
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