Art. 2
LEGGE 27 luglio 1956, n. 768
In vigore dal 15 ago 1956
È approvato il bilancio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1956 al 30 giugno 1957 allegato al presente stato di previsione a termine dell'art. 10 della legge 5 gennaio 1930, n. 30.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 27 luglio 1956.
GRONCHI
SEGNI - MEDICI - ZOLI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1956-07-27;768#art-2