Art. 1

In vigore dal 3 ago 1956
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. È convertito in legge il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, concernente nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri, con la seguente modificazione: "All'articolo 10 e soppressa la lettera c)". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 25 luglio 1956 GRONCHI SEGNI - MATTARELLA - MEDICI Visto, il Guardasigilli: MORO
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urn:nir:stato:legge:1956-07-25;786#art-1

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