Art. 3
In vigore dal 26 set 1956
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 2.000.000 annui, sarà fatto fronte, per l'esercizio 1954-1955, con una corrispondente aliquota del provento dell'aumento dei prezzi di vendita di taluni tipi di tabacchi lavorati disposto con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1954, n. 292.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 9 luglio 1956
GRONCHI
SEGNI - MARTINO - MEDICI - ANDREOTTI - CORTESE - MATTARELLA
Visto, il Guardasigilli: MORO
Storico versioni
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