Art. 1

LEGGE 25 giugno 1956, n. 587

In vigore dal 19 lug 1956
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. Ai fini della determinazione del posto nelle graduatorie per il conferimento delle farmacie di nuova istituzione o di quelle già esistenti, ai concorrenti in godimento di pensione di guerra di una delle quattro prime categorie di cui alla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, è concessa, in aggiunta alla somma dei punti risultanti dalla valutazione dei titoli ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, una maggiorazione di cinque punti per ciascun commissario, ferma l'osservanza, a parità di merito, delle preferenze stabilite dal regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni. Coloro che abbiano conseguito il conferimento di farmacia in dipendenza della applicazione della maggiorazione dei punti, non possono più usufruire di tale beneficio in successivi concorsi. I concorrenti devono presentare una formale dichiarazione di non avere goduto in passato del beneficio stabilito dalla presente legge. Presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità è tenuto un registro pubblico in cui sono segnati alfabeticamente i concorrenti che risultino aver goduto del citato beneficio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 25 giugno 1956 GRONCHI SEGNI - TAMBRONI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: MORO
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