Art. 1
LEGGE 20 giugno 1956, n. 613
In vigore dal 21 lug 1956
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge;
Articolo unico.
L'art. 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1188, è sostituito dal seguente:
"Nei licei classici è istituita una cattedra di ruolo di storia dell'arte per ogni tre corsi completi.
"Gli insegnanti di storia dell'arte sono tenuti a completare l'orario, nella stessa materia fino a sedici ore settimanali nei corsi collaterali o classi aggiunte, senza alcun diritto a compenso speciale".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 20 giugno 1956
GRONCHI
SEGNI - ROSSI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Storico versioni
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