Art. 1

In vigore dal 11 ago 1956
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare le seguenti Convenzioni adottate a Ginevra dalla Conferenza dell'Organizzazione internazionale del lavoro: 1) Convenzione n. 100 concernente l'uguaglianza di remunerazione tra la mano d'opera maschile e la mano d'opera femminile per un lavoro di valore uguale - Ginevra, 29 giugno 1951; 2) Convenzione n. 101 riguardante le ferie pagate in agricoltura - Ginevra, 26 giugno 1952; 3) Convenzione n. 102 concernente la norma minima della sicurezza sociale limitatamente alle parti I, V, VII, VIII ed alle disposizioni corrispondenti delle parti XI, XII, XIII nonché alla parte XIV.
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urn:nir:stato:legge:1956-05-22;741#art-1

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