Art. 2

In vigore dal 22 lug 1956
Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 22 maggio 1956 GRONCHI SEGNI - MARTINO - ZOLI - MEDICI - MATTARELLA Visto, il Guardasigilli: MORO
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urn:nir:stato:legge:1956-05-22;619#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi internazionali: — Testo vigente | Portale Normativo