Art. 6
LEGGE 16 maggio 1956, n. 504
In vigore dal 16 giu 1956
Nulla è innovato alla procedura stabilita dalle disposizioni vigenti in materia di determinazioni e modifiche dei contributi.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 16 maggio 1956
GRONCHI
SEGNI - VIGORELLI - MORO - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Storico versioni
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