Art. 1

LEGGE 16 maggio 1956, n. 493

In vigore dal 27 giu 1956
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Sistema di elezione La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti, secondo le norme di cui alla presente legge e, per quanto in essa non previsto, secondo le norme del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, e successive modifiche, in quanto applicabili. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, mediante riparto nelle singole circoscrizioni e recupero dei voti residui nel Collegio unico nazionale.
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