Art. 1
In vigore dal 6 giu 1956
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Per un periodo di due anni dalla entrata in vigore della presente legge, possono essere autorizzate, per le spese ad economia relative al potenziamento dei servizi tecnici del Demanio aeronautico, aperture di credito a favore di funzionari delegati sino al limite di lire 100 milioni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 3 maggio 1956
GRONCHI
SEGNI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1956-05-03;424#art-1